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Delibera 786/2016/R/EEL del 22 dicembre 2016

Uscita la Delibera 786/2016/R/EEL del 22 dicembre 2016 da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.  

La Delibera riguarda:

  • le tempistiche per l’applicazione delle nuove prescrizioni previste dalla norma cei 0-16 e dalla nuova edizione della norma cei 0-21 relative
    • agli inverter, 
    • alle SPI ovvero ai sistemi di protezione di interfaccia ;
    • alle prove per i sistemi di accumulo

Cosa prevede la delibera in sintesi?

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA CEI 0-21
1) Le disposizioni della nuova edizione della Norma CEI 0-21 si applicano anche agli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1 kW, ma  solamente nel caso di istanze di connessione presentate dal 1 luglio 2017.

2) Gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità di impianto la cui istanza di connessione è presentata dal 1 luglio 2017, devono essere conformi alla nuova edizione della CEI 0-21;

3) E' comunque possibile connettere impianti di produzione applicando, su istanza del richiedente, tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 anche per gli impianti la cui istanza di connessione viene fatta prima del 30 giugno 2017.

Questo vuol dire che allorquando vi sarà disponibilità sul mercato di inverter di potenza superiore a 6kW con interfaccia interna certificata secondo le nuove norme, si potranno connettere impianti con interfaccia integrata anche di potenza compresa tra 6kW e 11,08kW. Mentre per richieste di connessione presentate fino al 30 giugno 2017 si potranno utilizzare inverter conformi alla vecchia norma CEI 0-21 (ovvero il classico schema inverter fino a 6kW e SPI interfaccia esterna).

VARIAZIONE SULLE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA
Le verifiche periodiche previste per le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti Bassa Tensione  e Media Tensione si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08kW. Quindi non si applicano più per potenze comprese tra 6 e 11,08  kW.  

Le verifiche verrano eseguite la prima volta con le seguenti tempistiche:

  1. in caso di impianti MT/BT che sono entrati in esercizio dal 1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio ;
  2. nel caso di impianti MT/BT entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
    1. il 31 marzo 2018;
    2. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
    3. 5 anni dalla precedente verifica effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
  3. in caso di impianti MT/BT entrati in esercizio tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
    1. il 31 dicembre 2017;
    2. 5 anni dalla precedente verifica effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
  4. nel caso di impianti MT/BT entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
    1. il 30 settembre 2017;
    2. 5 anni dalla precedente verifica effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.


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