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Speciale Delibera AAEG 84/12/R/EEL, CEI 0-21 e Allegato A70 del Codice di rete

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), in collaborazione con Terna spa, ha pubblicato un atto  che impone alcune regole tecniche con lo scopo di aumentare la stabilità delle reti in bassa tensione BT e in media tensione MT.

Di fatto, scopo dell'intervento, e quello di prevenire eventuali pericoli derivanti dall'alta frammentazione degli impianti di produzione.

Ma approfondiamo i contenuti e le problematiche innescate dalla applicazione della norma CEI 0-21 a da l'allegato A70 seguendo il sottostante indice.

  1. CEI 0-21 e l'Allegato A70: cosa è successo dal 1° Luglio
  2. La delibera AEEG 84/12/R/EEL, norma CEI 0-21 e l'Allegato A70 del Codice di rete di Terna in download
  3. Sistemi di protezione di interfaccia
  4. Il collaudo con cassetta prova relè

 

1. CEI 0-21 e l'Allegato A70: cosa è successo dal 1° Luglio

Per impianti fotovoltaici connessi alla rete BT dal 1/7/2012 è necessarioche vengano rispettati i contenuti tecnici dell’allegato A70 al Codice di rete TERNA e della norma CEI 0-21.
Viene esclusa la norma relativa al punto"Low Voltage Fault Ride Through" (LVFRT), che sarà obbligatorio dal 1/1/2013.  Fino al 31 dicembre, la conformità degli apparati obbligatori alla CEI 0-21 saranno autocertificate dal produttore; dal 2013 dovranno necessariamente essere certificati da laboratori di certificazione accreditati.

Comunque la seguente tabella riassume le prescrizioni previste nell’allegato A.70 da rispettare per tutti gli impianti di produzione connessi e da connettere alle reti MT e BT. 

Casi

Tensione  della rete

Periodo di entrata in esercizio dell’impianto connesso alla rete*

Prescrizioni da rispettare

a)

MT

Dal 01/04/2012 al 30/06/2012

Impianto conforme all’Allegato A.70 (solo par. 5 e 8)

b)

MT

Dal 01/07/2012 al 31/12/2012

Impianto conforme all’Allegato A.70 (interamente)

c)

MT

Dopo il 31/12/2012

Impianto conforme all’Allegato A.70 (interamente) e certificato ai sensi della norma CEI 0-16 modificata

d)

BT

Dal 01/04/2012 al 30/06/2012

Impianto conforme all’Allegato A.70 (par. 5 come derogato dall’art. 4.1.d della delibera 84/2012/R/EEL – taratura  della protezione di frequenza 49-51 Hz)

e)

BT

Dal 01/07/2012 al 31/12/2012

Impianto conforme all’Allegato A.70 (interamente ad eccezione del par. 7.2.1) e norma CEI 0-21 modificata (interamente ad eccezione del par. 8.5.1)

f)

BT

Dopo il 31/12/2012

Impianto conforme all’Allegato A.70 e certificato ai sensi della norma CEI 0-21 modificata  (entrambi applicati interamente)

g)

MT (con potenza nominale > 50 kW)

Entro il 31/3/2013

Impianto da adeguare  all’Allegato A.70 (solo par. 5 e 8) entro il 31.03.2013

Vediamo singolarmente i singoli casi tralasciando il caso a) e d) perchè superati.

 

Caso b) impianti connessi alla rete MT che verranno allacciati dal 1/07/2012 al 31/12/2012

Il produttore sarà obbligato ad inserire al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal costruttore degli inverter e delle SPI ovvero dei sistemi di protezione di interfaccia nel quale venga attestato che i duse apparati consentano il funzionamento dell'impianto a secondo le regole tecniche prescritte dall’Allegato A70 e dalla norma CEI 0-16 modificata.

I modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono downloadabili dai seguenti link:

Dichiarazione conformità inverter 

Dichiarazione conformità sistema di protezione di interfaccia   

Il produttore deve, inoltre, allegare anche una dichiarazione redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesti che l’impianto di produzione e il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle norme CEI e all’allegato A.70.

 

Le soglie di frequenza e tensione del sistema di protezione di interfaccia dovranno essere impostate ai seguenti valori 

Protezione

Soglia di

intervento

Tempo di  intervento

Tempo di apertura DDI (circuito con comando tramite bobina a mancanza di tensione)

Massima tensione (59.S1, basata su  media mobile su 10 min)

1,10 Vn

Da definire in base ad aggiornamento CEI 0-16

Da definire in base ad aggiornamento CEI 0-16

Massima tensione (59.S2)

1,15 Vn

0,20 s (start time 50 ms)

0,30 s

Minima tensione (27.S1)

0,85 Vn

0,40 s (start time 50 ms)

0,50 s

Minima tensione (27.S2)

0,4 Vn

0,20 s (start time 50 ms)

0,30 s

Massima frequenza (81>.S1)

50,3 Hz

0,10 s (start time 30 ms)

0,20 s

Minima frequenza (81<.S1)

49,7 Hz

0,10 s (start time 50 ms)

0,20 s

Massima frequenza (81>.S2)

51,5 Hz

1,0 s (start time 50 ms)

1,1 s

Minima frequenza (81<.S2)

47,5 Hz

4,0 s (start time 50 ms)

4,1 s

Massima tensione residua (59V0)

5 % Vrn 

25 s (start time 40 ms)

25,1 s

start time 40 ms

Sblocco voltmetrico 81V (abilitazione soglie 81>.S1 e 81<.S1)

Massima tensione sequenza inversa (59 Vi)

20% Vn/En 

start time 60 ms

Sblocco voltmetrico 81V (abilitazione soglie 81>.S1 e 81<.S1)

Minima tensione sequenza diretta (27 Vd)

70% Vn/En 

start time 60 ms

Sblocco voltmetrico 81V (abilitazione soglie 81>.S1 e 81<.S1)

 

Il regolamento di esercizio relativo  agli impianti in MT che entrano in esercizio dal 1 Luglio 2012, è disponibile al sito ENEL: Regolamento di esercizio MT con allegati

 

Caso c) impianti connessi alla rete MT che entreranno in servizio dal 1/01/2013 

Il produttore dovrà allegare al regolamento di esercizio la certificazione di conformità rilasciata dagli enti accreditati che attestano la conformità degli inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia alla norma CEI 0-16 modificata.

Il produttore deve, inoltre, allegare anche una dichiarazione redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesti che l’impianto di produzione e il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle norme CEI e all’allegato A.70.

I requisiti tecnici degli impianti di produzione saranno definiti dalla norma CEI 0-16 modificata.

 

Caso e) impianti connessi alla rete BT che entreranno in servizio dal 1/07/2012 al 31/12/2012

Il produttore dovrà allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00 rilasciata dai costruttori degli inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia attestante che sia l’inverter che il SPI siano conformi ai paragrafi 5, 7 e 8 dell’Allegato A70 e della norma CEI 0-21 modificata, ad esclusione della regolazione di tensione di cui al paragrafo 7.2.1 dell’allegato A.70 e 8.5.1 della Norma CEI 0-21.

I facsimili di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono scaricabili dai seguenti link:

Dichiarazione conformità inverter   

Dichiarazione conformità sistema di protezione di interfaccia   

Dichiarazione conformità sistema di protezione di interfaccia + inverter (qualora i dispositivi siano integrati) 

Il produttore deve, inoltre, allegare anche una dichiarazione redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesti che l’impianto di produzione e il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle norme CEI e all’allegato A.70. A tal fine è considerata valida la dichiarazione contenuta all’interno dell’addendum tecnico allegato al regolamento di esercizio.

I requisiti tecnici degli impianti di produzione saranno definiti dalla norma CEI 0-21 modificata.

Il regolamento di esercizio ed i relativi allegati, per i produttori BT che entrano in esercizio dal 01 Luglio 2012, è disponibile al seguente link: Regolamento di esercizio BT con allegati

 

Caso f) impianti connessi alla rete BT che entreranno in servizio dal 1/01/2013 

Il produttore deve allegare al regolamento di esercizio la certificazione di conformità rilasciata dagli enti accreditati che attestano la conformità degli inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia alla norma CEI 0-21 modificata.

Il produttore deve, inoltre, allegare anche una dichiarazione redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesti che l’impianto di produzione e il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle norme CEI e all’allegato A.70.

 I requisiti tecnici degli impianti di produzione saranno definiti dalla norma CEI 0-21 modificata.

 Le suddette prescrizioni si applicano anche agli impianti di produzione già in esercizio che sostituiscono l’inverter in data successiva al 31-03-12. In tal caso, le tempistiche della tabella si applicano con riferimento alla data di sostituzione del componente e il produttore deve inviare ad Enel la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00  rilasciata dal costruttore dell’inverter, su facsimile scaricabile al seguente indirizzo.

Dichiarazione conformità inverter   

Dichiarazione conformità sistema di protezione di interfaccia   

Dichiarazione conformità sistema di protezione di interfaccia + inverter (qualora i dispositivi siano integrati) 

Inoltre qualora l’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti il produttore è tenuto a darne comunicazione anche al GSE.

 

Caso g)     Impianti di produzione con potenza superiore a 50 kW già connessi (oppure da connettere) alla rete MT in esercizio al 31-03-2012

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012, i produttori devono ottemperare a quanto segue:

  1. adeguare i predetti impianti alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8 (ad eccezione del sottoparagrafo 8.1.1) dell’Allegato A70 al Codice di rete entro il 31 marzo 2013;
  2. a seguito dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni previste al suddetto punto 1) sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio e inoltrarlo a Enel, allegando, qualora non già inviate, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00  rilasciata dai costruttori degli inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia e una dichiarazione redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesti che l’impianto di produzione e il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle norme CEI e all’allegato A.70.

Enel invierà un’informativa scritta, con Raccomandata A/R, a tutti i produttori responsabili della gestione di impianti ricadenti nella casistica di cui sopra (cfr. comma 5.1 della delibera 84/2012/R/EEL) connessi alla propria rete MT.

In allegato alla suddetta informativa il produttore riceverà le informazioni per l’aggiornamento del regolamento di esercizio ai sensi del medesimo provvedimento.

Entro quattro mesi dalla data di ricevimento del nuovo regolamento di esercizio, o dell’integrazione all’esistente, firmato dal produttore, il personale Enel effettuerà un sopralluogo sull’impianto per verificare l’avvenuta installazione dei dispositivi richiesti.

A tal proposito, il produttore riceverà comunicazione da parte di Enel contenente la data proposta per il sopralluogo, al quale il produttore dovrà rispondere confermando tale data o proponendo una alternativa.

 


 2. La delibera AEEG 84/12/R/EEL, norma CEI 0-21 e l'Allegato A70 del Codice di rete di Terna in download

Scarica i documenti:


3. Sistemi di Protezione di Interfaccia

Come previsto dalla normativa CEI 0-21, il Sistema di Protezione di Interfaccia deve rispettare le caratteristiche specifiche sintetizzate di seguito:

  • Per impianti ≤ 6 kW: può essere integrata nell’inverter
  • Per impianti > 6 kW: è necessario un dispositivo esterno

SPI è inoltre necessario al fine di garantire:

  • Il Comando di Tele Scatto
  • La modifica delle soglie di frequenza su segnalazione di ENEL secondo il protocollo serie CEI EN 61850

4. Collaudo relè di interfaccia con cassetta prova relè

Come previsto dalla CEI 0-21 i sistemi di protezione di interfaccia (detti anche relè di protezione)  devono inoltre essere testate sia in laboratorio a cura del produttore che in campo a cura del collaudatore che dovrà rilasciare il verbale di prova secondo quanto previsto dall’allegato G della norma stessa dove viene riportato quanto segue: I tempi di intervento devono essere rilevati da opportuno file, non modifica-bile dall’Utente, prodotto dalla cassetta prova relè o dall’inverter (ammissibile solo in caso di SPI integrato) oppure dal display dell’inverter. La stampa del file ed l’eventuale supporto informatico con il file stesso de-ve essere allegato alla presente relazione. In caso di rilievo dei dati dal di-splay dell’inverter, devono essere allegate le foto del display con i dati chiaramente leggibili per ciascuna delle prove da effettuare.

A proposito della prova in sito, una vasta scuola di pensiero ritiene che questa possa essere effettuata in laboratorio purchè siano presenti gli apparati e componenti completi e uguali a quelli presenti in sito.

 


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